Documenti per viaggiare

 

Nella preparazione di un viaggio è molto importante controllare la validità del proprio documento d'identità personale. 

Di seguito viene riportato quanto previsto dalla normativa vigente.

 

CITTADINI ITALIANI MAGGIORI DI 18 ANNI

Per l'ingresso in Bosnia Erzegovina è richiesto uno dei seguenti documenti:

- Passaporto individuale ordinario con validità residua di almeno 3 mesi al momento dell'uscita dal territorio bosniaco

- Carta d’identità elettronica o cartacea valida per l'espatrio. AI fine di scongiurare respingimenti alla frontiera, raccomandiamo ai possessori di carte d'identità con validità prorogata (cartacee rinnovate con il timbro o carte elettroniche rinnovate con il certificato) di richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.

 

CITTADINI ITALIANI MINORI DI 18 ANNI

In base alla nuova normativa europea a decorrere dal 26 giugno 2012, per l'attraversamento delle frontiere tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Per l'ingresso in Bosnia Erzegovina è richiesto uno dei seguenti documenti:

- Passaporto individuale rilasciato dalle questure da O anni in su

- Carta d'identità individuale rilasciata dai comuni di residenza da 0 anni in su (per i minori di 15 anni emessa tassativamente dopo il 14/05/2011).

L'iscrizione dei minori sul passaporto dei genitori non sarà più ritenuta accettabile oltre il termine del 26 giugno 2012. I passaporti in cui i minori risultino già iscritti restano validi fino alla scadenza ma consentono l'espatrio del solo soggetto maggiorenne titolare del passaporto stesso.

Avvertenze per l'espatrio di minori di anni 18: il cittadino italiano minore di anni 18 deve obbligatoriamente essere accompagnato da uno o entrambi i genitori oppure da persona esercente la potestà tutoria per entrare in Bosnia Erzegovina.

N.B. Se nel documento personale del minore non ci sono i nomi dei genitori, consigliamo agli stessi di portare al seguito anche un certificato di nascita o uno stato di famiglia, in modo che si possa avere la certezza sulla paternità o maternità.

Questo perché, pur non essendo un simile obbligo previsto espressamente dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio che l'accompagnatore sia realmente il genitore; dunque per la tutela dei minori e per evitare disguidi e/o respingimenti alle frontiere, è importante poter dimostrare concretamente l'esistenza del rapporto genitoriale.

Se il minore è affidato a una terza persona con delega per l'accompagnamento, oltre al documento di viaggio individuale valido per l'espatrio, deve essere in possesso di una dichiarazione di assenso sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà tutoria e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.

Non sono validi i seguenti documenti:

- tessera AT/BT - certificato di nascita con fotografia (rilasciato dalle Questure per i minori di anni 15).